di Fabio Comanducci
La legge dello Stato maggiormente inattuata per numero di disposizioni inapplicate o parzialmente applicate è la Costituzione Italiana.
Ricordiamo innanzitutto che le costituzioni democratiche devono in primo luogo limitare i poteri del “Palazzo”, sia esso di un Regnante o di un Governo eletto democraticamente. In secondo luogo devono dettare i principi etici in base ai quali emanare leggi e infine devono dettare i cardini dell’amministrazione dello Stato, sempre ad alti livelli. Spetta poi all’apparato legislativo secondario disciplinare la vita quotidiana di ciascuno di noi. Da notare che, se effettivamente al popolo nell’Art. 1 viene riconosciuta la sovranità, la stessa non è assoluta ma esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione stessa.
In questi giorni rileggevo un libro che tratta di Costituzione, con particolare riferimento a quella italiana, e poi mi sono riletto anche la Costituzione. Da quanto ho potuto capire, molte sono le disposizioni non attuate, attuate parzialmente e molte altre adeguate e adattate a singole necessità di parti politiche, nonché a personali desideri di singoli cittadini.
La Costituzione Italiana è stata completata nella definitiva prima stesura il 27 dicembre 1947 ed entrata in in vigore il primo gennaio 1948.
Il professor Mortati, noto costituzionalista, afferma che esistono due costituzioni: quella formale (il documento) e quella materiale ( la volontà del popolo). Se accettiamo questa teoria, potremmo concludere che la mancata attuazione e rispetto della Costituzione derivi dalla lontananza che la stessa ha come valori espressi rispetto a quelli sentiti come veri dalla cittadinanza; di più … la reiterata manipolazione che varie parti politiche fanno di continuo in merito a personali e palesemente errate valutazioni sui principi della massima legge dello stato, potrebbero essere evidenti segnali di discordanza tra la “forma” e la “realtà”. Tutto ciò nei fatti si è dimostrato palesemente falso: ricordo a tal proposito i due referendum costituzionali più rilevanti che hanno avuto luogo nel nostro Paese ( mi riferisco al referendum costituzionale del 2006 e a quello più recente del 2016), dall’esito dei quali, per entrambe le consultazioni popolari, è risultato che oltre il 60 per cento dei votanti hanno espresso parere negativo al cambiamento di alcuni articoli della Costituzione. Da evidenziare che la parte prima della Costituzione (Principi Fondamentali, Diritti e Doveri dei cittadini, Rapporti Etico Sociali, Rapporti Economici e Rapporti Politici) ad oggi non è mai stata oggetto di tentata revisione, da cui, si desume, che nessuna forza politica ha mai messo in discussioni tali tematiche.
Chi ha il principale onere di attuare la Costituzione? E’ evidente … non sono i singoli cittadini, che quotidianamente dovrebbero rispettare le leggi ordinarie che attuano i principi costituzionali; la Costituzione deve essere attuata e rispettata principalmente dai Governanti e dal Parlamento, chiamati ad emanare norme coerenti e non in contrasto con la Costituzione e leggi di attuazione con quanto disposto nella Carta.
Andiamo a verificare alcuni casi …
L’Art. 3 della Costituzione impone alla Repubblica, e quindi in primis al potere legislativo ed esecutivo, di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Da qui la priorità da dare alla emanazione di norme in attuazione di questo principio. Come? La questione diventa complicata …. certo non è accettabile, secondo la Costituzione, che ci sia alta disoccupazione senza adeguato sostegno economico e l’immediata emanazione di leggi a sostegno del lavoro e quindi delle imprese attraverso adeguati investimenti pubblici e favorendo quelli privati e che non vengano emanate norme di aiuto per chi non ha reddito e vive in povertà come ricordato, tra gli altri, dall’art. 38.
Leggendo l’Art. 31 si inorridisce per la lontananza di quanto prescritto nell’articolo e quanto attuato dai nostri governanti: “la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose …” … ma quando mai sono state fatte leggi rilevanti per attuare quanto sopra stabilito.
L’Art. 32 fa riferimento alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti …; pensiamo all’attacco che si sta facendo alla sanità pubblica a vantaggio della privata ….
Altro principio fondamentale, che taluni dei nostri politici spesso dimenticano, è quello individuabile nella ridistribuzione del reddito attuato anche attraverso la progressività delle imposte (chi più ha … più paga) sancito dall’Art. 53, contrastante in modo evidente con la flat tax, normalmente intesa, traducendola in italiano come “tassa piatta”, cioè uguale per tutti.
In altra parte del documento, infine, si fa riferimento alla “ragionevole” durata del processo (art. 111).
Quanto fin qui esposto non ha ovviamente presunzione di esaustività di quanto in argomento …. vorrei solamente aver suscitato in chi legge la curiosità di andarsi a guardare il testo della nostra Costituzione, documento caratterizzato da una forma semplice e chiarissima di esposizione, tranne che, non a caso, relativamente alle modifiche apportate negli ultimi anni. Potrete verificare così, tra l’altro, che i padri costituenti avevano già valutato la possibilità di dover far coesistere una normativa esterna con altra internazionale e quindi di grado superiore (vedi articolo 10), anche se inizialmente riferita alla creazione dell’ONU e non alla Unione Europea, desiderata ma ancora lontana.
Non resta quindi che augurare a tutti voi “Buona lettura”…