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Testo dell’interpellanza parlamentare degli on. Libè-Bosi-Poli (UDC) su Renaia

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Di seguito il testo del’interpellanza presentata dall’on. Mauro Libè dell’UdC relativa alla questione di Renaia nella quale dopo aver ricostruito a grandi linee la vicenda si chiedono delucidazioni in merito alla posizione del Governo e si sollecita la richiesta di un accurato monitoraggio ambientale dell’area.

Al ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al ministro dello sviluppo  economico
Per sapere –premesso che:
– in data 18 agosto 2009 la Provincia di Arezzo, con delibera n. 437, ha espresso parere favorevole alla costruzione di 6 impianti d’energia alimentati a biomasse della potenza di 0,256 MW ciascuno, per un totale complessivo di potenza di 1,536 Mwe;

– le sei società, denominate Bi.bi Srl, B.Energia Srl, Futurgreen Srl, New Energy Sas, Silfer Energia Srl, T-Power Srl, opereranno tutte in una medesima struttura, un capannone industriale in Località Renana, a Cortona, in provincia di Arezzo;
– nella pratica autorizzativa è emerso che solo una delle società, la New Energy s.a.s. era intestataria di un regolare contratto di affitto con la Renaia s.r.l. (proprietaria dell’edificio situato in località Renaia e di un terreno non distante dallo stesso) per poter esercitare l’attività produttiva e non era possibile, come da contratto di locazione, sub-affittare l’immobile a terzi; le altre cinque società hanno presentato la richiesta per poter installare i motori e le relative strutture accessorie senza avere però nessun titolo per farlo, se non un vincolo di amicizia con il titolare della New Energy s.a.s (la settima società coinvolta nel progetto incaricata di gestire il deposito di stoccaggio delle materie prime da sfruttare per la produzione di energia);
– dall’aprile al novembre 2009 la New Energy s.a.s. non ha mai pagato l’affitto a Renaia s.r.l. (pari a 1800 euro + iva al mese, per un importo pari a circa 18.000 euro) motivo per cui la stessa ha deciso di richiedere lo sfratto ed ha portato in tribunale la controparte. Il tribunale di Arezzo in data 29-01-2010 ha emesso la sentenza di sfratto immediato per la New Energy  s.a.s.;
– nonostante il precedente punto sottolinei che, con lo sfratto sarebbe di fatto decaduta una delle condizioni per l’autorizzazione degli impianti, ossia la disponibilità del capannone, le sei società hanno raggiunto in maniera poco chiara un accordo per l’acquisto del capannone ad un prezzo vicino ad un milione di euro;
– il capannone industriale in cui verranno ubicati i sei impianti è di fatto ricoperto da eternit e costituisce di conseguenza un serio pericolo alla salute dei cittadini;
– nonostante nella documentazione prodotta dai proponenti alla Provincia di Arezzo si evince che sulla copertura in cemento amianto dell’immobile dove verrà attivata la produzione di energia elettrica è stato effettuato nel 2005 un intervento per “incapsulamento di amianto, come da normativa vigente”, la normativa in materia di amianto (DM 6/09/1994) specifica che la procedura di messa in sicurezza di edifici con materiali contenenti amianto è molto complessa e richiede molti passaggi che devono essere tracciabili e documentabili;
– come risulta dagli atti, l’intervento di bonifica, nel caso, sarebbe stato effettuato esclusivamente all’interno del capannone; non sono stati prodotti documenti che potessero provare l’avvenuta bonifica della copertura all’esterno, benché la stessa fosse stata edificata circa quaranta anni fa e fosse stata esposta a ogni sollecitazione atmosferica e soprattutto ai forti venti che soffiano nella zona;
l’USL, ufficio n. 8, dipartimento di prevenzione Zona Val di Chiana, nell’esprimere un parere in sede di Conferenza dei Servizi, ha preso semplicemente atto dell’avvenuta bonifica, senza effettuare alcun sopralluogo ed esclusivamente attraverso l’acquisizione di una fattura delle società proponenti in cui si dichiarava di avere eseguito un intervento di bonifica sul capannone industriale nel 2005;
– che i Vigili del Fuoco hanno emesso una serie di note, rispettivamente Prot. N. 597/35381 del 5 maggio 2008, n. 596/35382 del 5 maggio 2008, n. 21 del 15 gennaio 2008, n. 611/35379 del 5 maggio 2008, n. 598/35380 del 5 maggio 2008, attraverso le quali nonostante abbiano espresso parere favorevole ai diversi progetti presentati, hanno evidenziato una serie di prescrizioni ai soggetti proponenti;
– la richiesta di Monitoraggio sull’inquinamento ambientale, presentata dal Comitato di cittadini “Tutela di Cortona” in relazione alla delibera della Giunta Provinciale n. 437 del 18/08/2009 ed alle 5 delibere successive, con la quale è stata richiesta una accurata valutazione delle condizioni ambientali della zona interessata alla produzione di energia da biomassa, non ha avuto alcun riscontro e nessuna risposta da parte dell’ARPAT;
– la Conferenza dei Servizi convocata in data 11 giugno 2009, ha sottolineato l’opportunità che, nonostante i sei progetti risultassero intestati a sei diverse società, si dovesse procedere nel considerarli unitariamente vista la loro ubicazione nello stesso capannone industriale;
– che la precedente attestazione di fatto incide in modo determinante sulla modalità di incentivazione degli impianti, come da allegato A del DM 18/12/2008, potendo i sei impianti beneficiare, in quanto ciascuno al di  sotto di 1 mw, delle tariffe omnicomprensive di 28 €cent/kWh concesse dal GSE, ben più favorevoli rispetto al prezzo dei certificati verdi (ben meno remunerativi della tariffa omnicomprensiva) da corrispondere obbligatoriamente, invece, per impianti di almeno 1 Mwe;
– le domande presentate separatamente a fronte della realizzazione di un solo impianto della potenza di 1,536 Mwh hanno di fatto evitato l’obbligo di autorizzazione all’emissione di inquinanti previsto dal D.Lgs 152/2006, art. 269, che prevede la specifica richiesta nel caso di impianti di biomasse di potenza superiore a 1 Mw;
– a fronte del suddetto problema, la Conferenza dei Servizi ha espresso un generico parere favorevole alle emissioni specificando che “dopo approfondita discussione e con parere unanime, ritiene che, date le caratteristiche e le peculiarità del progetto presentato, possa essere accolta la richiesta dei proponenti di ottenere sei distinti provvedimenti autorizzatori, anche con riferimento agli aspetti di emissione in atmosfera. Si procederà pertanto, al rilascio di sei diversi provvedimenti autorizzatori che, con riferimento agli aspetti emissivi, prevederanno, per ciascun impianto, il rispetto dei limiti emissivi di cui alla tabella del Punto 3, Parte Terza, Allegato 1 alla parte Quinta del D. Dls n. 152/2006, che garantisce, anche nel caso di accensione temporanea di tutti gli impianti e nelle peggiori condizioni meteorologiche dal punto di vista diffusionale, il rispetto dei limiti di qualità dell’aria e dell’ambiente”;
– secondo il Comitato di “Tutela di Cortona” non viene rispettata la regolarità dell’articolo n. 269 del D.Lgs 152/2006, soprattutto perché le emissioni previste dai sei impianti superano i seguenti livelli ammessi;
– il valore massimo consentito per le emissioni di NOx da utilizzazioni di biomasse è superato da ogni singolo impianto: il D.Lgs 152/2006 Parte III pubblicato nella parte della GU 14/04/06 serie generale n.88 prevede che l’emissione massima consentita di NOx per impianti da 150 a 3.000 kw deve essere di 500 mg/Nm3; negli allegati alla domanda, riportati nelle delibere della Giunta Provinciale di Arezzo il valore di emissione per ogni singola domanda è di 662 mg/Nm3; nella stessa domanda viene erroneamente indicato come valore massimo consentito quello relativo ai motori (4.000 mg/Nm3) senza che i tecnici della Conferenza dei Servizi si siano accorti di questo errore;
– non esiste alcuna documentazione in cui le società proponenti specifichino come intendono trattare i rifiuti speciali (solidi e liquidi) che tale tipo di attività inevitabilmente produrrà, nonché come intendono prevenire le conseguenze potenziali per il sottosuolo e le falde acquifere.
– il capannone industriale in cui si intende produrre energia si trova in una zona che ha vissuto da sempre di turismo per la bellezza del paesaggio, circondata da agriturismi, relais, resort, nonché attività edilizie di pregio e attività agricole; il complesso industriale causerebbe un enorme danno economico alle suddette attività;
– a soli 37 metri di distanza dal capannone è localizzato un frantoio, motivo per cui il proprietario del frantoio ha avviato da tempo le procedure di richiesta di chiarimento circa la possibilità di coesistenza dello stesso con un impianto che utilizza olio di palma come combustibile;
– la salute pubblica e la tutela ambientale sono messe a dura prova, soprattutto con riferimento al fatto che le centrali opererebbero in una zona che, in base alla Delibera della Regione Toscana del 17 2007, n°3, è dichiarata “zona vulnerabile da nitrati di origine agricola” e molto vicina alla SS 71 che, dati ARPAT, registra livelli di inquinamento superiori alla sogli consentita -:

– se sono a conoscenza della vicenda e se non intendano attivarsi con iniziative in loro potere per verificare il rispetto delle normative vigenti in materia di Produzione di Energia da fonti rinnovabili, nonché le normative in materia edilizia, di tutela di ambiente e della salute pubblica sia da parte dei soggetti proponenti che degli Enti e delle Amministrazioni coinvolti nei processi autorizzativi;
– se non intendano sollecitare alle autorità competenti un accurato Monitoraggio Ambientale nella zona interessata

on. Mauro Libè

on. Nedo Poli

on. Francesco Bosi

Michele Lupetti

Colui che nel lontano 2006 ideò tutto questo. Fondatore e proprietario di ValdichianaOggi, dopo gli inizi col blog "Il Pollo della Valdichiana". Oltre a dispensare opinioni sulle cose locali è Beatlesiano da sempre (corrente-Paul Mc Cartney), coltiva strane passioni cinematografiche e musicali mescolando Hitchcock con La Corazzata Potemkin, Nadav Guedj con i Kraftwerk. I suoi veri eroi, però, sono Franco Gasparri, Tomas Milian, Maurizio Merli, Umberto Lenzi... volti di un'epoca in cui sarebbe stato decisamente più di moda: gli anni '70

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Michele Lupetti

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